﻿{"id":6457,"date":"2026-09-18T16:18:23","date_gmt":"2026-09-18T14:18:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/?p=6457"},"modified":"2026-09-18T16:18:23","modified_gmt":"2026-09-18T14:18:23","slug":"bollo-auto-2027","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/guide-e-consigli-utili\/bollo-auto-2027\/","title":{"rendered":"Rimozione bollo auto 2027: cosa cambia davvero"},"content":{"rendered":"<h2>Rimozione bollo auto: cosa prevede davvero la nuova legge<\/h2>\n<p>La rimozione del bollo auto \u00e8 diventata realt\u00e0, ma <strong>non riguarda indistintamente tutti gli automobilisti e non rappresenta, almeno per ora, la cancellazione definitiva della tassa per ogni veicolo<\/strong>. Con il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/home\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162<\/strong><\/a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre ed entrato in vigore il <strong>18 settembre 2026<\/strong>, \u00e8 stata introdotta per il 2027 un\u2019importante esenzione dalla tassa automobilistica destinata a una vasta platea di proprietari di auto, moto e ciclomotori.<\/p>\n<p>La novit\u00e0 principale \u00e8 che <strong>nel 2027 le persone fisiche che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto potranno beneficiare dell\u2019esenzione dal bollo per un solo veicolo regolarmente assicurato<\/strong>. Per le autovetture, l\u2019agevolazione interessa i veicoli <strong>alimentati a benzina o gasolio, anche in combinazione con un\u2019altra fonte di propulsione, con una potenza non superiore a 80 kW<\/strong>, equivalenti a circa 109 CV. L\u2019esenzione riguarda i versamenti il cui termine ordinario cade <strong>tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2027<\/strong>, quindi il riferimento non \u00e8 semplicemente all\u2019anno di immatricolazione dell\u2019auto, ma alla scadenza effettiva del pagamento.<\/p>\n<p>Un altro elemento particolarmente importante \u00e8 che <strong>non \u00e8 previsto un limite ISEE per accedere alla misura<\/strong>. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono <strong>oltre 24,6 milioni le persone che possiedono almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW<\/strong> e che rientrano quindi nella platea potenzialmente interessata dall\u2019agevolazione. Il beneficio, tuttavia, <strong>non pu\u00f2 essere utilizzato contemporaneamente su pi\u00f9 veicoli della stessa persona<\/strong>: quando sono presenti pi\u00f9 automobili che rispettano i requisiti, la normativa stabilisce criteri specifici per individuare quella sulla quale applicare l\u2019esenzione.<\/p>\n<p>Parlare oggi di <strong>\u201cabolizione totale del bollo auto\u201d sarebbe quindi impreciso<\/strong>. La norma attualmente approvata prevede infatti l\u2019esenzione per il <strong>2027 e soltanto alle condizioni indicate dal decreto<\/strong>, mentre l\u2019intenzione dichiarata dal Governo \u00e8 quella di trasformare successivamente questa misura in un intervento strutturale. Perch\u00e9 la cancellazione diventi permanente anche negli anni successivi serviranno dunque <strong>ulteriori disposizioni normative e le relative coperture finanziarie<\/strong>.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 inoltre un aspetto formale da non trascurare: il provvedimento \u00e8 un <strong>decreto-legge e deve essere convertito dalle Camere entro 60 giorni dalla pubblicazione<\/strong>, periodo nel quale il Parlamento pu\u00f2 anche intervenire sul testo attraverso modifiche. Per gli automobilisti, quindi, la novit\u00e0 \u00e8 concreta e gi\u00e0 inserita in un provvedimento normativo, ma <strong>i requisiti definitivi per l\u2019esenzione del bollo 2027 andranno letti tenendo conto anche dell\u2019iter parlamentare di conversione<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Bollo auto abolito dal 2026? Facciamo chiarezza<\/h2>\n<p>Dire che <strong>il bollo auto \u00e8 stato abolito dal 2026 non \u00e8 corretto<\/strong>, perch\u00e9 il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 introduce una <strong>specifica esenzione riferita ai pagamenti in scadenza nel 2027<\/strong>. La misura, prevista dall\u2019articolo 2 del provvedimento, riguarda infatti <strong>le persone fisiche che rispettano determinati requisiti<\/strong> e non comporta la cancellazione definitiva della tassa automobilistica per tutti i proprietari di veicoli.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda le automobili, <strong>l\u2019esenzione 2027 si applica a un solo veicolo regolarmente assicurato<\/strong>, alimentato a benzina o gasolio, anche quando una di queste alimentazioni \u00e8 abbinata a un\u2019altra forma di propulsione. Il requisito fondamentale \u00e8 che <strong>la potenza dell\u2019autovettura non superi gli 80 kW<\/strong>, mentre la normativa non introduce condizioni legate al reddito o all\u2019ISEE del proprietario.<\/p>\n<p>La distinzione \u00e8 importante soprattutto per chi possiede pi\u00f9 mezzi, perch\u00e9 <strong>l\u2019agevolazione non consente di smettere di pagare il bollo su tutte le auto intestate alla stessa persona<\/strong>. Se risultano agevolabili pi\u00f9 autovetture, <strong>l\u2019esenzione viene riconosciuta soltanto su quella con la potenza pi\u00f9 bassa<\/strong> e, a parit\u00e0 di kW, sul veicolo per il quale sarebbe dovuto l\u2019importo minore della tassa. Anche <strong>motocicli e ciclomotori a benzina possono rientrare nell\u2019agevolazione<\/strong>, ma secondo condizioni specifiche previste dallo stesso decreto, che tengono conto anche dell\u2019eventuale possesso di un\u2019automobile fino a 80 kW.<\/p>\n<p>Un altro dettaglio da considerare riguarda le date: <strong>non viene cancellato il bollo dovuto durante il 2026<\/strong>, perch\u00e9 il beneficio interessa esclusivamente i versamenti il cui termine ordinario cade <strong>dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2027<\/strong>. Chi cerca informazioni sulla \u201crimozione del bollo auto\u201d deve quindi distinguere tra <strong>abolizione generale della tassa ed esenzione temporanea prevista per determinate categorie di veicoli<\/strong>, poich\u00e9 allo stato attuale della normativa le due situazioni non coincidono.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Cosa cambia con il decreto legislativo 147\/2026<\/h2>\n<p>Accanto all\u2019esenzione prevista per il 2027, il quadro del bollo auto \u00e8 stato modificato in maniera pi\u00f9 ampia dal <strong>Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147<\/strong>, entrato in vigore il <strong>12 agosto 2026<\/strong>. Il provvedimento interviene sui tributi regionali e locali e dedica una specifica sezione alla tassa automobilistica, introducendo <strong>nuove regole destinate a modificare progressivamente il rapporto tra proprietari dei veicoli, Regioni e amministrazioni competenti<\/strong>. Il decreto, quindi, non elimina di per s\u00e9 il bollo auto, ma ne <strong>riorganizza diversi aspetti strutturali<\/strong>, dalla gestione delle esenzioni alle scadenze di pagamento.<\/p>\n<p>Una delle modifiche pi\u00f9 importanti riguarda il ruolo delle amministrazioni territoriali. La tassa automobilistica regionale viene qualificata come <strong>tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva<\/strong>, rafforzando lo spazio d&#8217;intervento delle Regioni nei limiti stabiliti dalla normativa statale. Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, inoltre, le Regioni e le Province autonome possono prevedere proprie norme di esenzione dal bollo; queste agevolazioni regionali, per\u00f2, <strong>non comportano automaticamente l\u2019esenzione dal superbollo<\/strong>, per il quale continuano a valere le esenzioni stabilite dalla legge statale.<\/p>\n<p>La trasformazione pi\u00f9 evidente per gli automobilisti arriver\u00e0 per\u00f2 dal <strong>1\u00b0 gennaio 2028<\/strong>, quando cambieranno le regole relative alle scadenze. Per i veicoli interessati dalla nuova disciplina, <strong>il bollo sar\u00e0 normalmente corrisposto ogni anno in un\u2019unica soluzione e il periodo di tassazione sar\u00e0 di dodici mesi a partire dal mese di immatricolazione<\/strong>. Il primo pagamento dovr\u00e0 essere effettuato entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo all\u2019immatricolazione, mentre per i rinnovi successivi <strong>la scadenza coincider\u00e0 con l\u2019ultimo giorno del mese di immatricolazione<\/strong>. Per molti veicoli gi\u00e0 immatricolati entro il 31 dicembre 2027 continueranno invece a valere le scadenze precedenti, salvo differenti disposizioni regionali.<\/p>\n<p>Il decreto introduce anche regole pi\u00f9 precise nelle situazioni che possono creare dubbi sul soggetto tenuto al pagamento. Quando un veicolo viene ceduto a un operatore che ne fa professionalmente commercio, <strong>l\u2019obbligo del bollo pu\u00f2 interrompersi soltanto se la cessione viene regolarmente trascritta al PRA<\/strong>; la semplice consegna al concessionario o una procura a vendere non sono sufficienti. Se invece il contribuente versa per errore il bollo a un ente diverso da quello competente, <strong>l\u2019amministrazione che ha ricevuto il pagamento deve attivare le procedure necessarie per trasferire le somme all\u2019ente corretto<\/strong>, con strumenti messi a disposizione anche del contribuente.<\/p>\n<p>Viene chiarita anche una questione particolarmente rilevante per chi ha un veicolo sottoposto a riscossione: <strong>il fermo amministrativo non fa venir meno l\u2019obbligo di pagare la tassa automobilistica<\/strong> nei casi indicati dalla legge. Il decreto aggiorna inoltre le tabelle tariffarie, estendendo il riferimento precedentemente previsto per <strong>Euro 4 ed Euro 5 anche alle classi Euro successive<\/strong>, cos\u00ec da adeguare la disciplina all\u2019evoluzione delle categorie ambientali dei veicoli. Nel complesso, il D.Lgs. 147\/2026 rappresenta quindi <strong>una revisione organica delle regole del bollo auto<\/strong>, distinta dalla specifica esenzione introdotta per il 2027.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Esenzioni dal bollo e maggiore autonomia alle Regioni<\/h2>\n<p>Con il Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 cambia anche il ruolo delle amministrazioni territoriali nella gestione della tassa automobilistica, che viene qualificata come <strong>tributo proprio derivato dotato di maggiore autonomia impositiva<\/strong>. Questo significa che <strong>le Regioni conservano un ruolo centrale nella disciplina del bollo<\/strong>, potendo intervenire con proprie disposizioni nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale.<\/p>\n<p>Una delle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti scatter\u00e0 dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, data dalla quale le leggi delle Regioni e delle Province autonome potranno prevedere <strong>specifiche norme di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche<\/strong>. Per l\u2019automobilista diventa quindi ancora pi\u00f9 importante verificare <strong>la disciplina applicata nella propria Regione di residenza<\/strong>, perch\u00e9 una determinata agevolazione potrebbe essere disponibile in un territorio e non esserlo, oppure essere regolata diversamente, in un altro.<\/p>\n<p>La maggiore autonomia regionale, tuttavia, <strong>non equivale alla possibilit\u00e0 di cancellare qualsiasi tributo collegato all\u2019automobile<\/strong>. Il decreto stabilisce espressamente che le nuove esenzioni regionali dal bollo introdotte a partire dal 2027 <strong>non eliminano automaticamente l\u2019addizionale erariale sulla tassa automobilistica<\/strong>, conosciuta comunemente come superbollo. Per quest\u2019ultima continuano infatti a trovare applicazione <strong>soltanto le esenzioni stabilite dalla legge statale<\/strong>, creando una distinzione netta tra il bollo di competenza regionale e l\u2019addizionale di competenza statale.<\/p>\n<p>Di conseguenza, <strong>essere esenti dal bollo regionale non significa necessariamente essere esenti da ogni tassa automobilistica<\/strong>. Prima di interrompere un pagamento sar\u00e0 quindi necessario controllare <strong>la legge regionale applicabile, i requisiti richiesti e la tipologia del veicolo<\/strong>, evitando di estendere automaticamente un\u2019agevolazione oltre i casi espressamente previsti. Questa distinzione sar\u00e0 particolarmente importante per alcune categorie di veicoli che gi\u00e0 oggi beneficiano di trattamenti differenziati sul territorio nazionale, un aspetto che diventa ancora pi\u00f9 evidente nel caso di <strong>auto elettriche e ibride<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Bollo auto nel noleggio a lungo termine: come funziona con Rentago<\/h2>\n<p>Nel <strong><a href=\"https:\/\/www.rentago.it\/noleggio-a-lungo-termine\">noleggio a lungo termine<\/a> il bollo auto segue regole specifiche<\/strong>, soprattutto alla luce delle novit\u00e0 introdotte dal Decreto legislativo 147\/2026. A partire dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, per i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente interessati dalla nuova disciplina, <strong>l\u2019utilizzatore indicato nel contratto annotato al PRA \u00e8 il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica<\/strong>, dalla decorrenza del contratto fino alla sua scadenza. Dal punto di vista pratico, per\u00f2, questo non significa necessariamente che il cliente debba occuparsi personalmente ogni anno del versamento: <strong>nel noleggio a lungo termine la gestione del bollo pu\u00f2 essere compresa tra i servizi previsti dal canone<\/strong>, insieme ad assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale, a seconda delle condizioni della singola offerta. \u00c8 proprio su questo aspetto che pu\u00f2 essere utile <strong><a href=\"https:\/\/www.rentago.it\/\">Rentago<\/a>, piattaforma italiana dedicata alla comparazione delle offerte di noleggio a lungo termine per privati e aziende<\/strong>, attraverso la quale \u00e8 possibile confrontare pi\u00f9 proposte verificando non soltanto l&#8217;importo della rata, ma anche <strong>durata, chilometraggio, anticipo e servizi inclusi<\/strong>. Rentago indica infatti che <strong>la gestione del bollo \u00e8 spesso compresa nei pacchetti di noleggio<\/strong>, ma specifica anche che i servizi possono cambiare in base al noleggiatore e alla proposta scelta: prima di sottoscrivere il contratto \u00e8 quindi importante <strong>controllare nella singola offerta se il bollo \u00e8 effettivamente incluso nel canone e con quali modalit\u00e0 viene gestito<\/strong>. In questo modo il noleggio pu\u00f2 permettere di trasformare diverse spese legate all&#8217;auto in <strong>un costo mensile pi\u00f9 prevedibile<\/strong>, mentre un comparatore come Rentago aiuta a mettere a confronto offerte differenti anche sulla base dei servizi realmente compresi, evitando di scegliere basandosi esclusivamente sulla rata pubblicizzata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-6462 size-large\" src=\"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-1024x576.jpg\" alt=\"bollo auto 2027\" width=\"800\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8-600x338.jpg 600w, https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/auto-per-flotte-aziendali-8.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Auto elettriche e ibride: quali agevolazioni restano<\/h2>\n<p>La nuova esenzione prevista per il 2027 <strong>non cancella il sistema di agevolazioni gi\u00e0 esistente per le auto elettriche e ibride<\/strong>, che continua a dipendere in larga parte dalle disposizioni applicate dalla Regione o dalla Provincia autonoma competente. Proprio per questo motivo, <strong>due automobilisti con veicoli simili possono beneficiare di trattamenti fiscali differenti<\/strong> a seconda del territorio di residenza e della data di immatricolazione del mezzo.<\/p>\n<p>Per le auto ibride c\u2019\u00e8 inoltre un collegamento diretto con la nuova misura nazionale: il Decreto-Legge 162\/2026 comprende infatti le autovetture alimentate a benzina o gasolio <strong>\u201canche in combinazione con altra fonte di propulsione\u201d<\/strong>, purch\u00e9 abbiano una potenza non superiore a <strong>80 kW<\/strong> e siano rispettate le altre condizioni previste. Di conseguenza, <strong>anche alcune vetture ibride possono rientrare nell\u2019esenzione del bollo 2027<\/strong>, mentre per le auto esclusivamente elettriche continuano ad assumere particolare importanza le agevolazioni previste dalla normativa gi\u00e0 vigente e dalle singole amministrazioni territoriali.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span class='maxbutton-1-container mb-container'><a class=\"maxbutton-1 maxbutton maxbutton-bottonequadrato\" href=\"https:\/\/www.rentago.it\/noleggio-a-lungo-termine\/ibrida\"><span class='mb-text'>Auto Ibride - offerte noleggio<\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Le differenze regionali possono essere significative. In Lombardia, ad esempio, <strong>i veicoli esclusivamente elettrici risultano esenti dal pagamento della tassa automobilistica<\/strong>, mentre per alcune auto ibride benzina-elettrico immatricolate per la prima volta dal 1\u00b0 gennaio 2026 \u00e8 prevista <strong>una riduzione del 50% del bollo<\/strong>, con una durata che cambia in funzione delle emissioni di CO2 e nel rispetto del limite di potenza termica previsto dalla normativa regionale.<\/p>\n<p>Un sistema differente \u00e8 stato adottato dalla Sicilia, dove per il periodo <strong>2026-2028 sono state introdotte specifiche agevolazioni per i veicoli di nuova immatricolazione a basse emissioni<\/strong>, comprese determinate categorie di auto elettriche, ibride e alimentate a idrogeno. Per i veicoli esclusivamente elettrici e a idrogeno che rispettano i requisiti regionali, <strong>l\u2019esenzione pu\u00f2 arrivare a cinque anni dalla prima immatricolazione<\/strong>, confermando quanto il trattamento del bollo possa cambiare da una Regione all\u2019altra.<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"><span class='maxbutton-1-container mb-container'><a class=\"maxbutton-1 maxbutton maxbutton-bottonequadrato\" href=\"https:\/\/www.rentago.it\/noleggio-a-lungo-termine\/elettrica\"><span class='mb-text'>Auto Elettriche - offerte noleggio<\/span><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Chi possiede o sta acquistando un\u2019auto elettrica o ibrida dovrebbe quindi <strong>evitare di considerare automaticamente valide le agevolazioni applicate in un\u2019altra Regione<\/strong>. Prima di pagare il bollo, o al contrario di ritenersi esonerati dal versamento, \u00e8 necessario verificare <strong>alimentazione, potenza, data di immatricolazione, emissioni e disciplina regionale applicabile<\/strong>, perch\u00e9 sono proprio questi elementi a determinare l\u2019effettivo diritto all\u2019esenzione o alla riduzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Nuove scadenze del bollo auto dal 2028<\/h2>\n<p>Dal <strong>1\u00b0 gennaio 2028 cambieranno le regole sulle scadenze del bollo auto<\/strong> per i veicoli che rientrano nella nuova disciplina introdotta dal Decreto legislativo 147\/2026. La novit\u00e0 principale consiste nel collegare in maniera pi\u00f9 diretta <strong>il periodo di tassazione alla data di immatricolazione del veicolo<\/strong>, superando per i mezzi interessati il precedente sistema basato sulle tradizionali finestre di pagamento. Il bollo sar\u00e0 normalmente <strong>pagato ogni anno in un\u2019unica soluzione<\/strong> e l\u2019obbligazione tributaria coprir\u00e0 dodici mesi a partire dal mese nel quale il veicolo \u00e8 stato immatricolato.<\/p>\n<p>Anche il <strong>primo pagamento del bollo avr\u00e0 una scadenza precisa<\/strong>. Per i veicoli soggetti alle nuove regole, il versamento dovr\u00e0 essere effettuato <strong>entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione<\/strong>. Se, ad esempio, un\u2019automobile viene immatricolata nel mese di marzo, il primo bollo dovr\u00e0 essere pagato entro la fine di aprile. Per gli anni successivi, invece, <strong>il termine sar\u00e0 fissato all\u2019ultimo giorno del mese di immatricolazione<\/strong>: riprendendo lo stesso esempio, la scadenza ordinaria dei rinnovi cadr\u00e0 quindi entro la fine di marzo.<\/p>\n<p>Il pagamento annuale in un\u2019unica soluzione rappresenter\u00e0 la regola generale, ma <strong>le Regioni potranno prevedere il pagamento quadrimestrale per determinate tipologie di veicoli<\/strong> individuate attraverso proprie leggi. Resta quindi una componente di autonomia territoriale anche nelle modalit\u00e0 di versamento, motivo per cui <strong>sar\u00e0 sempre necessario controllare le disposizioni della propria Regione<\/strong> prima di determinare con certezza scadenza e modalit\u00e0 applicabili al singolo veicolo.<\/p>\n<p>Le nuove regole, inoltre, <strong>non sposteranno automaticamente la scadenza di tutte le automobili gi\u00e0 in circolazione<\/strong>. Per i veicoli gi\u00e0 immatricolati entro il <strong>31 dicembre 2027<\/strong>, in linea generale continueranno a valere le scadenze previste a quella data, salvo eventuali disposizioni differenti introdotte dalle leggi regionali. Una disciplina specifica \u00e8 prevista invece per i veicoli gi\u00e0 immatricolati che, dopo il 31 dicembre 2027, <strong>cessano di beneficiare di un regime di esenzione o di sospensione dal bollo<\/strong>: per questi casi la tassa dovr\u00e0 essere corrisposta annualmente in un\u2019unica soluzione.<\/p>\n<p>Per gli automobilisti, quindi, il <strong>2028 non comporter\u00e0 semplicemente una nuova data uguale per tutti<\/strong>, ma l\u2019avvio di un sistema nel quale il mese di immatricolazione assumer\u00e0 un ruolo decisivo per molte nuove vetture. Prima di effettuare il pagamento sar\u00e0 importante verificare <strong>quando il veicolo \u00e8 stato immatricolato, se era gi\u00e0 in circolazione al 31 dicembre 2027 e quali regole ha eventualmente adottato la Regione competente<\/strong>, cos\u00ec da individuare correttamente la propria scadenza.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Vendita dell\u2019auto, noleggio e pagamento del bollo<\/h2>\n<p>Il Decreto legislativo 147\/2026 interviene anche su alcune situazioni nelle quali pu\u00f2 essere meno immediato capire <strong>chi deve effettivamente pagare il bollo auto<\/strong>, come la vendita del veicolo a un concessionario o il noleggio a lungo termine. Le nuove disposizioni puntano soprattutto a collegare l\u2019obbligo tributario <strong>alle informazioni registrate ufficialmente al Pubblico Registro Automobilistico (PRA)<\/strong>, riducendo le incertezze nei passaggi di propriet\u00e0 e nei contratti di locazione.<\/p>\n<p>In caso di <strong>noleggio a lungo termine senza conducente<\/strong>, dal 1\u00b0 gennaio 2027 l\u2019utilizzatore del veicolo indicato nel contratto annotato al PRA \u00e8 <strong>tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica<\/strong> dalla sottoscrizione del contratto fino alla sua scadenza. La regola riguarda <strong>i contratti stipulati dal 1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, ma anche quelli precedenti che vengono prorogati o rinnovati con decorrenza successiva al 31 dicembre 2026 e quelli gi\u00e0 sottoscritti la cui esecuzione comincia dal 2027.<\/p>\n<p>Cambiano e vengono chiarite anche le regole per chi <strong>cede l\u2019auto a un concessionario o a un altro professionista che la acquista per rivenderla<\/strong>. L\u2019obbligo di versare il bollo viene interrotto <strong>soltanto quando la cessione del veicolo viene trascritta al PRA<\/strong>: la semplice consegna dell\u2019automobile al rivenditore non \u00e8 quindi sufficiente per far cessare automaticamente l\u2019obbligo fiscale.<\/p>\n<p>La normativa precisa inoltre che <strong>una procura speciale a vendere non interrompe il pagamento del bollo<\/strong> e non \u00e8 sufficiente neppure presentare la sola fattura di vendita al concessionario senza che sia stata effettuata la relativa trascrizione della propriet\u00e0. Quando tutti gli adempimenti sono rispettati, <strong>l\u2019interruzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data della cessione<\/strong> e prosegue fino al mese precedente a quello nel quale il veicolo viene rivenduto.<\/p>\n<p>Particolare attenzione deve essere prestata anche ai tempi della registrazione: se <strong>la trascrizione al PRA viene effettuata oltre 60 giorni dalla cessione<\/strong>, non consente di beneficiare retroattivamente dell\u2019interruzione per i periodi tributari precedenti alla registrazione effettiva. Per ogni veicolo correttamente trascritto \u00e8 inoltre previsto <strong>un diritto fisso di 1,55 euro<\/strong>, anche se Regioni e Province autonome possono decidere di rinunciare alla sua riscossione.<\/p>\n<p>Per chi vende un\u2019automobile a un professionista, quindi, <strong>la formalizzazione della cessione al PRA diventa determinante anche ai fini del bollo<\/strong>. Affidare semplicemente il mezzo a un concessionario senza verificare il passaggio di propriet\u00e0 pu\u00f2 lasciare invariato l\u2019obbligo tributario, mentre nel noleggio a lungo termine <strong>sar\u00e0 il contratto regolarmente annotato a individuare il soggetto responsabile del pagamento<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Fermo amministrativo e bollo auto: cosa cambia<\/h2>\n<p>Il Decreto legislativo 147\/2026 interviene in modo esplicito anche sul rapporto tra <strong>fermo amministrativo e pagamento del bollo auto<\/strong>, chiarendo un punto che in passato ha generato dubbi e contenziosi. La nuova disposizione stabilisce infatti che <strong>la tassa automobilistica resta comunque dovuta quando sul veicolo \u00e8 stato disposto un fermo amministrativo nell\u2019ambito della riscossione dei debiti<\/strong>, quindi il proprietario non pu\u00f2 considerarsi automaticamente esonerato dal versamento soltanto perch\u00e9 non pu\u00f2 utilizzare liberamente il mezzo.<\/p>\n<p>Il chiarimento \u00e8 contenuto nell\u2019<strong>articolo 19 del Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147<\/strong>, che modifica la precedente disciplina della tassa automobilistica. La norma specifica che <strong>il bollo continua a essere dovuto in presenza del fermo disposto dall\u2019agente della riscossione<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 86 del DPR 602\/1973 e, dal <strong>1\u00b0 gennaio 2027<\/strong>, anche nei casi disciplinati dall\u2019articolo 187 del nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione.<\/p>\n<p>La differenza rispetto ad altre situazioni di indisponibilit\u00e0 del veicolo \u00e8 rilevante. La normativa prevede infatti che <strong>la perdita del possesso per forza maggiore, per fatto di terzi oppure l\u2019indisponibilit\u00e0 derivante da determinati provvedimenti dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o della pubblica amministrazione<\/strong>, se correttamente annotate nei registri previsti dalla legge, possano far cessare l\u2019obbligo del tributo per i periodi d\u2019imposta successivi. Il fermo amministrativo legato alla riscossione costituisce invece <strong>un\u2019eccezione espressamente prevista dalla legge<\/strong>, perch\u00e9 non interrompe l\u2019obbligazione relativa al bollo.<\/p>\n<p>Questo significa che <strong>un\u2019auto sottoposta a fermo amministrativo pu\u00f2 continuare a generare il normale obbligo di pagamento della tassa automobilistica<\/strong>, anche se il proprietario non pu\u00f2 utilizzarla fino alla cancellazione o sospensione del fermo nei casi previsti. Lasciare il veicolo inutilizzato oppure custodirlo in un\u2019area privata <strong>non \u00e8 sufficiente, da solo, a eliminare il bollo dovuto<\/strong> quando il mezzo continua a risultare soggetto al tributo e gravato da un fermo disposto nell\u2019ambito della riscossione.<\/p>\n<p>Per chi si trova in questa situazione diventa quindi importante <strong>non confondere l\u2019impossibilit\u00e0 di circolare con la cessazione dell\u2019obbligo fiscale<\/strong>. Prima di sospendere autonomamente i pagamenti \u00e8 opportuno verificare la posizione del veicolo nei registri e la natura del provvedimento che ne limita la disponibilit\u00e0, perch\u00e9 <strong>il fermo amministrativo previsto dalla normativa sulla riscossione non comporta la cancellazione automatica del bollo auto<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Superbollo e nuove regole fiscali<\/h2>\n<p>La riforma del bollo auto introduce alcune modifiche fiscali, ma <strong>non comporta l\u2019abolizione automatica del superbollo<\/strong>, cio\u00e8 l\u2019addizionale erariale dovuta per le autovetture di maggiore potenza. Il Decreto legislativo 147\/2026 stabilisce infatti che <strong>le eventuali nuove esenzioni dal bollo approvate dalle Regioni e dalle Province autonome dal 1\u00b0 gennaio 2027 non si estendono automaticamente al superbollo<\/strong>, perch\u00e9 per quest\u2019ultimo continuano a valere esclusivamente le esenzioni previste dalla legislazione statale.<\/p>\n<p>La distinzione \u00e8 particolarmente importante perch\u00e9 <strong>bollo auto e superbollo hanno natura e regole differenti<\/strong>: il primo \u00e8 una tassa automobilistica regionale, mentre il secondo \u00e8 <strong>un\u2019addizionale erariale destinata allo Stato<\/strong>. Di conseguenza, un proprietario potrebbe trovarsi nella situazione di <strong>non dover versare il bollo grazie a un\u2019esenzione regionale, ma essere comunque obbligato a pagare il superbollo<\/strong> qualora il proprio veicolo rientri nei parametri previsti dalla normativa nazionale.<\/p>\n<p>La disciplina richiamata dal decreto prevede attualmente <strong>un\u2019addizionale di 20 euro per ogni kW di potenza superiore a 185 kW<\/strong>, ferme restando le riduzioni gi\u00e0 previste dalla normativa in funzione dell\u2019anzianit\u00e0 del veicolo. La nuova maggiore autonomia riconosciuta alle Regioni sul bollo, quindi, <strong>non permette alle amministrazioni territoriali di introdurre autonomamente un\u2019esenzione anche dall\u2019addizionale erariale<\/strong>.<\/p>\n<p>Il Decreto legislativo 147\/2026 interviene inoltre sulle <strong>tabelle utilizzate per determinare le tariffe della tassa automobilistica in relazione alla classe ambientale del veicolo<\/strong>. Per le autovetture, il riferimento che in precedenza indicava le categorie <strong>\u201cEuro 4 e Euro 5\u201d viene esteso anche alle classi Euro superiori<\/strong>, mentre per i motocicli il riferimento alla categoria Euro 3 viene aggiornato includendo anche <strong>le categorie ambientali successive<\/strong>.<\/p>\n<p>Questo aggiornamento <strong>non significa di per s\u00e9 l\u2019introduzione di un nuovo aumento generalizzato del bollo per le auto Euro 6 o successive<\/strong>. La modifica serve invece ad adeguare formalmente le tabelle tariffarie all\u2019evoluzione delle classificazioni ambientali, facendo rientrare <strong>le classi Euro pi\u00f9 recenti nei parametri gi\u00e0 previsti dalla normativa<\/strong>. Per conoscere l\u2019importo effettivamente dovuto continueranno quindi a essere determinanti <strong>potenza del veicolo, classe ambientale e disciplina applicata dalla Regione competente<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Quando entra in vigore la nuova legge e come verificare l\u2019esenzione<\/h2>\n<p>Il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 \u00e8 stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il <strong>17 settembre 2026 ed \u00e8 entrato in vigore il 18 settembre 2026<\/strong>, cio\u00e8 il giorno successivo alla pubblicazione. Questo non significa per\u00f2 che il bollo smetta immediatamente di essere dovuto: <strong>l\u2019esenzione riguarda esclusivamente i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre 2027<\/strong>. Un bollo che scade nel 2026, quindi, deve essere normalmente pagato anche se il veicolo possiede le caratteristiche richieste dalla nuova agevolazione.<\/p>\n<p>Per capire se un\u2019automobile pu\u00f2 rientrare nel beneficio, il primo controllo riguarda <strong>la potenza indicata sulla carta di circolazione o sul Documento unico<\/strong>. Per le autovetture interessate dalla misura, la soglia prevista \u00e8 di <strong>80 kW<\/strong>, compresi: il dato pu\u00f2 essere verificato sul documento del veicolo e costituisce uno degli elementi fondamentali per stabilire l\u2019accesso all\u2019esenzione. Devono inoltre essere rispettate le condizioni relative all\u2019<strong>alimentazione a benzina o gasolio, anche in combinazione con un\u2019altra fonte di propulsione<\/strong>, e il veicolo deve essere regolarmente assicurato.<\/p>\n<p>Non basta, tuttavia, verificare soltanto la potenza. La legge riconosce infatti l\u2019esenzione <strong>a un solo veicolo per ciascuna persona fisica<\/strong>. Quando lo stesso contribuente possiede pi\u00f9 automobili potenzialmente agevolabili, il beneficio viene attribuito <strong>a quella con la potenza pi\u00f9 bassa<\/strong> e, in caso di parit\u00e0 di kW, al veicolo per il quale sarebbe dovuto l\u2019importo minore del bollo. Prima di considerarsi esenti sar\u00e0 quindi necessario valutare <strong>l\u2019intera posizione del contribuente e non soltanto le caratteristiche di una singola automobile<\/strong>.<\/p>\n<p>Un ulteriore elemento riguarda le <strong>Regioni a statuto speciale e le Province autonome<\/strong>. Il decreto stabilisce che l\u2019esenzione pu\u00f2 applicarsi anche in questi territori, ma <strong>\u00e8 necessario un accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica<\/strong>. La situazione territoriale dovr\u00e0 quindi essere verificata con particolare attenzione prima della scadenza del pagamento.<\/p>\n<p>Al momento dell\u2019entrata in vigore del decreto, inoltre, <strong>non \u00e8 ancora stata definita una procedura operativa completa che richieda ai cittadini di presentare uno specifico modulo o una domanda attraverso un determinato portale<\/strong>. Per verificare concretamente il riconoscimento dell\u2019agevolazione sulla propria targa sar\u00e0 quindi opportuno consultare <strong>le comunicazioni della Regione o Provincia autonoma competente e i servizi ACI dedicati alla tassa automobilistica<\/strong>, soprattutto quando saranno pubblicate le istruzioni applicative per il 2027.<\/p>\n<p>Bisogna infine ricordare che il provvedimento \u00e8 un <strong>decreto-legge e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione<\/strong>. Durante l\u2019iter parlamentare il testo pu\u00f2 essere modificato, motivo per cui chi avr\u00e0 una scadenza del bollo nel 2027 dovr\u00e0 verificare <strong>la versione definitiva della normativa e le successive indicazioni operative<\/strong> prima di decidere di non effettuare il versamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Domande frequenti sul bollo auto 2027<\/h2>\n<p><strong>Il bollo auto \u00e8 stato abolito definitivamente?<\/strong><\/p>\n<p>No. La nuova normativa introduce <strong>un\u2019esenzione per i versamenti con termine ordinario di pagamento nel 2027<\/strong>, ma non cancella definitivamente la tassa automobilistica. Per i pagamenti con scadenza dal 2028 sar\u00e0 necessario verificare <strong>eventuali nuove disposizioni normative<\/strong>, perch\u00e9 il decreto attuale non rende permanente l\u2019esenzione.<\/p>\n<p><strong>Chi non pagher\u00e0 il bollo auto nel 2027?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esenzione riguarda le <strong>persone fisiche tenute al pagamento della tassa<\/strong> che rispettano i requisiti previsti dal Decreto-Legge 162\/2026. Per le autovetture sono interessati i mezzi <strong>a benzina o gasolio, anche abbinati ad altre forme di propulsione, con potenza non superiore a 80 kW<\/strong>, purch\u00e9 regolarmente assicurati. Il beneficio riguarda <strong>un solo veicolo per contribuente<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Per ottenere l\u2019esenzione dal bollo serve l\u2019ISEE?<\/strong><\/p>\n<p>No, il testo del decreto <strong>non stabilisce limiti di reddito e non richiede un determinato valore ISEE<\/strong>. L\u2019accesso al beneficio dipende invece dalle <strong>caratteristiche del veicolo, dalla posizione del contribuente e dalla scadenza ordinaria del pagamento<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Un\u2019auto con esattamente 80 kW \u00e8 esente?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, perch\u00e9 la norma utilizza l\u2019espressione <strong>\u201cpotenza non superiore a 80 kW\u201d<\/strong>, quindi anche un\u2019autovettura con esattamente 80 kW pu\u00f2 rientrare nell\u2019agevolazione. Se la potenza \u00e8 invece <strong>superiore a 80 kW, questa specifica esenzione non si applica<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Dove posso controllare quanti kW ha la mia auto?<\/strong><\/p>\n<p>La potenza pu\u00f2 essere verificata sulla <strong>carta di circolazione o sul Documento unico<\/strong>, generalmente attraverso il dato espresso in kilowatt. Per il normale calcolo del bollo, ACI conferma che <strong>la potenza effettiva in kW \u00e8 uno dei dati tecnici fondamentali da controllare<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Se possiedo due auto sotto gli 80 kW, sono esenti entrambe?<\/strong><\/p>\n<p>No. Se la stessa persona \u00e8 tenuta al pagamento del bollo di pi\u00f9 autovetture agevolabili, <strong>l\u2019esenzione riguarda soltanto quella con la potenza pi\u00f9 bassa<\/strong>. Quando due veicoli hanno la stessa potenza, viene considerato <strong>quello per il quale sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019esenzione vale anche per le auto ibride?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, quando vengono rispettati gli altri requisiti, perch\u00e9 la norma comprende le autovetture a benzina o gasolio <strong>anche quando queste alimentazioni sono combinate con un\u2019altra fonte di propulsione<\/strong>. Per le ibride \u00e8 per\u00f2 importante controllare <strong>i dati tecnici rilevanti ai fini del bollo riportati nei documenti del veicolo<\/strong>, senza basarsi semplicemente sulla potenza commerciale complessiva dichiarata dal costruttore.<\/p>\n<p><strong>Le auto completamente elettriche rientrano nella nuova esenzione?<\/strong><\/p>\n<p>Le vetture esclusivamente elettriche <strong>non rientrano in questa specifica misura nazionale formulata per benzina e gasolio, anche in combinazione con altre propulsioni<\/strong>. Questo non significa necessariamente che debbano pagare il bollo, perch\u00e9 <strong>per i veicoli elettrici continuano a essere applicabili le esenzioni e riduzioni previste dalla disciplina nazionale e regionale competente<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Se il bollo scade nel 2026 ma lo pago nel 2027, diventa esente?<\/strong><\/p>\n<p>No. Per stabilire l\u2019accesso all\u2019agevolazione conta <strong>il termine ordinario entro il quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato<\/strong>, non la data in cui viene materialmente eseguito il versamento. Un bollo dovuto nel 2026 <strong>non diventa quindi esente semplicemente perch\u00e9 viene pagato in ritardo nel 2027<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Bisogna presentare una domanda per ottenere l\u2019esenzione?<\/strong><\/p>\n<p>Nel testo attualmente pubblicato <strong>non \u00e8 indicata una specifica procedura nazionale di richiesta<\/strong>, n\u00e9 viene previsto un modulo unico o un portale attraverso il quale presentare l\u2019istanza. Le modalit\u00e0 operative dovranno quindi essere verificate attraverso <strong>le indicazioni della Regione o Provincia autonoma competente e i servizi dedicati al bollo auto<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il decreto \u00e8 gi\u00e0 definitivo?<\/strong><\/p>\n<p>Il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162 <strong>\u00e8 entrato in vigore il 18 settembre 2026<\/strong>, ma dovr\u00e0 essere convertito in legge dal Parlamento nei termini previsti dalla Costituzione. Durante l\u2019iter di conversione <strong>il testo pu\u00f2 essere modificato<\/strong>, perci\u00f2 i contribuenti dovranno fare riferimento alla versione definitiva prima delle scadenze del 2027.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rimozione bollo auto: cosa prevede davvero la nuova legge La rimozione del bollo auto \u00e8 diventata realt\u00e0, ma non riguarda indistintamente tutti gli automobilisti e non rappresenta, almeno per ora, la cancellazione definitiva della tassa per ogni veicolo. Con il Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6461,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[2036,2050,2043,2033,2034,2042,2046,2045,2044,2049,2041,2052,2040,2035,2037,2038,2048,2047,2051,2039],"class_list":["post-6457","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guide-e-consigli-utili","tag-abolizione-bollo-auto","tag-agevolazioni-bollo-auto","tag-auto-esenti-bollo","tag-bollo-auto","tag-bollo-auto-2027","tag-bollo-auto-80-kw","tag-bollo-auto-elettriche","tag-bollo-auto-ibride","tag-bollo-auto-nuova-legge","tag-bollo-auto-regioni","tag-decreto-bollo-auto","tag-decreto-legislativo-147-2026","tag-esenzione-bollo-2027","tag-esenzione-bollo-auto","tag-nuova-legge-bollo-auto","tag-rimozione-bollo-auto","tag-scadenza-bollo-auto","tag-superbollo","tag-tassa-auto-2027","tag-tassa-automobilistica"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6457"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6457\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6463,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6457\/revisions\/6463"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6461"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.rentago.it\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}